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In tema di validità del testamento olografo, nel caso in cui il testatore, in seno ad una scheda testamentaria priva di data, affermi che il testamento è stato redatto nello stesso giorno di un avvenimento ancora da verificarsi (come il suicidio) essa deve considerarsi priva della data prescritta dall’art. 602 c.c. e, perciò, il testamento è annullabile ai sensi dell’art. 606, comma II, dello stesso codice (Cass. 23014/15).
Il caso concerneva la seguente vicenda: Tizio, Caio, Sempronio, Mevio e Quinto convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Cagliari Romolo e Remo, impugnando il testamento olografo con cui la sorella Lucrezia, morta suicida, aveva nominato quali eredi i convenuti. Veniva dagli attori chiesta la pronuncia di nullità del testamento per mancanza di autografia e di sottoscrizione e, in subordine, si chiedeva che il testamento fosse annullato per mancanza della data, per lo stato di incapacità di intendere e di volere nel quale, a loro avviso, versava la testatrice e, in ogni caso, perché viziato da errore. Nella resistenza dei convenuti, costituitisi in giudizio, il Tribunale di Cagliari dichiarava la nullità del testamento olografo per difetto di autografia e, comunque, ne dichiarava l’invalidità per mancanza di data; dichiarava altresì, per l’effetto, che gli attori erano gli eredi della sorella Lucrezia, ordinando ai convenuti il rilascio dell’immobile da essi occupato, oltre alla restituzione dei frutti.
La Corte di appello di Cagliari, investita del gravame, rigettava invece la domanda di annullamento del testamento per mancanza di data, ritenendo che la stessa, seppur formalmente mancante sulla scheda testamentaria, fosse comunque evincibile sulla base delle espressioni adottate dalla testatrice.
Ricorrevano per la cassazione della sentenza Tizio, Caio, Sempronio, Mevio, nonché Sesto e Settimo nella qualità di eredi di Quindo, nel frattempo deceduto anch’egli.
La Corte Suprema, nella sentenza qui commenta, ribadisce come il testamento olografo, come il testamento pubblico e quello segreto, costituisce un negozio mortis causa solenne, avente carattere formale, nel senso che la sua validità è subordinata all’osservanza di determinati requisiti di forma che la legge prescrive ad substantiam.
I requisiti formali del testamento olografo sono: la scrittura autografa del testatore, la data e la sottoscrizione.
La completa indicazione della data composta di giorno, mese ed anno costituisce un requisito essenziale di forma dell’atto anche nel caso in cui, in concreto, l’omissione sia irrilevante rispetto al regolamento di interessi risultante dalle disposizioni testamentarie.
Ai fini della validità del negozio, pertanto, deve escludersi che la data del testamento possa ricavarsi aliunde da elementi estranei all’atto; ciò che conta è che sulla scheda testamentaria vi sia una data scritta di pugno dal testatore o che essa sia comunque ricavabile -nella sua completezza di giorno, mese ed anno- dal contenuto della scheda testamentaria, come nel caso in cui essa contenga indicazioni equipollenti (ad es. Natale 1984), senza che possano rilevare elementi estranei all’atto, in altro modo ricavabili (ad es. “Giorno del mio suicidio”); ai fini della validità della scheda, invece, non rileva che la data apposta sia anche veritiera (Cass. 2874/76), sempre che non si tratti di giudicare della capacità del testatore, della priorità di data tra più testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento (art. 602, III comma c.c.).
L’impugnativa volta a dimostrare la non verità della data, invero, è condizionata dalla necessaria esistenza di una delle finalità sancite dall’art. 602, III comma c.c., mentre l’impugnativa per mancanza od incompletezza di data è svincolata da qualsivoglia necessità o finalità.
Nel caso in questione, la de cuius aveva scritto nella scheda testamentaria, premettendo di non poter più sopportare il dolore per la perdita del marito, “oggi finisco di soffrire”, “voglio finirla”, “vi saluto e la faccio finita”; su tali basi e secondo tali asserzioni, la Corte d’appello aveva ritenuto che fosse possibile concludere, pur in assenza di una data completamente scritta sulla scheda, che essa fosse evincibile dal contesto e coincidente con quella in cui la povera signora effettivamente si suicidò.
Secondo la Corte di cassazione, l’errore dei giudici è lampante, poiché essi hanno dedotto la data del testamento da un elemento estraneo alla scheda, quale è l’evento suicidio. Non ci troviamo, infatti, dinnanzi al caso in cui la data del testamento può essere ricavata da dati in esso contenuti, che diano certezza con riferimento al momento in cui venne confezionato, come le espressioni “Capodanno 2010”, “Pasqua 2007” o similari, quali ad esempio anche il giorno dell’elezione di un Papa determinato o il giorno in cui avvenne un terribile avvenimento naturale, poiché in tali casi la data del testamento è ricavabile con precisione e completezza dal contenuto dell’atto stesso sulla base delle conoscenze umane generalmente note ed acquisite, costituenti la cultura dell’uomo medio; nel caso in esame, invece, la testatrice fa riferimento all’evento futuro ed incerto, quale il suo suicidio, incerto nel quando, poiché ella, dopo aver manifestato la sua intenzione di suicidarsi nello stesso giorno di redazione effettiva della scheda, avrebbe potuto indugiare nel suo proposito per poi decidere di uccidersi nei giorni o nei mesi successivi rispetto alla confezione del testamento; ancora, avrebbe potuto compiere la propria azione suicidaria in una data, per poi spirare in un giorno differente.
Il testamento, secondo la Corte, deve quindi ritenersi come privo di data e, pertanto, annullabile.
Non convince del tutto il ragionamento della Suprema curia romana, poiché il fatto che, logicamente, il testatore abbia potuto togliersi la vita in un giorno differente da quello di redazione, coinciderebbe con il caso di data non veritiera, tale e quale alla fattispecie in cui taluno rediga un testamento nel 2017 indicando “Natale 2016”, per cui valgono le conclusioni di possibilità di impugnativa nei soli casi previsti dall’art. 602, III comma c.c., e di validità della scheda testamentaria nell’assenza delle finalità ivi espresse.
La Corte di Cassazione, in ogni caso, sancisce il seguente principio di diritto: “In tema di validità del testamento olografo, nel caso in cui il testatore, in seno ad una scheda testamentaria priva di data, affermi che il testamento è stato redatto nello stesso giorno di un avvenimento ancora da verificarsi (come il suo suicidio), la scheda testamentaria deve considerarsi prova della data prescritta dall’art. 602 c.c. e, perciò. Il testamento è annullabile ai sensi dell’art. 606, II comma dello stesso codice”.

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