Proprietà, possesso, diritti reali

Con sentenza n. 19483 del 23 luglio 2018 la II Sez. Civile della Corte di Cassazione ha ribadito un importante principio in tema di servitù di passaggio.

In particolare, la Corte asserisce la distinzione esistente tra la servitu’ di passo carrabile e quella di passaggio pedonale: tale differenza e’ di “carattere quantitativo” nel senso che la servitu’ di transito veicolare si distingue da quella di passaggio pedonale per la maggior ampiezza del suo contenuto in quanto, condividendo con quest’ultima la funzione di consentire il transito delle persone, soddisfa le esigenze di trasporto con veicoli di persone e merci da e verso il fondo dominante.

Ne consegue che dall’esistenza della prima non può desumersi l’esistenza della seconda, ne’ il passaggio a piedi costituisce atto idoneo a conservare il possesso della servitu’ di passaggio anche con carri, fatta salva la possibilita’ per il proprietario di un fondo destinato all’agricoltura a cui vantaggio sussista un diritto di servitu’ di passaggio a piedi o con traino di carretti a mano o con animali, di ottenere, ai sensi dell’ art. 1051 c.c., l’ampliamento del passaggio per il transito dei mezzi a trazione meccanica.

Alla luce di ciò, la Corte ha stabilito che l’avvenuto esercizio del passaggio solo a piedi e mediante carretti per il tempo necessario ai fini dell’usucapione, non puo’ valere a costituire una servitu’ di contenuto piu’ ampio (ossia di transito carrabile), occorrendo in concreto stabilire se la strada consenta – per caratteristiche oggettive e per la sua specifica destinazione funzionale – anche il traffico carrabile e soprattutto che il passaggio sia stato esercitato con mezzi meccanici e non solo con mezzi trainati a mano o con animali.

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