Assistenza legale per responsabilità medica

Al di là ed a prescindere da qualsivoglia disposizione normativa in materia, rientra nel dovere accessorio di protezione della salute del paziente una tempestiva ed immediata attivazione in presenza di una evidente situazione di pericolo di vita (Cass. n. 1251/18).

Il caso concerneva la seguente vicenda: Tizio, Caio e Sempronio convenivano dinanzi al Tribunale di Bassano del Grappa l’omonima ULSS al fine di ottenere il risarcimento dei danni per la morte del proprio congiunto Mevio, causata dalla condotta colpevolmente omissiva dell’azienda stessa. In particolare, Mevio era stato sottoposto ad analisi emato-chimiche dalle quali era emerso un livello anomalo di potassio nel sangue. Tuttavia, tali analisi, dalle quali si poteva dedurre un imminente stato di pericolo del paziente, non erano state comunicate da parte dell’ente convenuto al medico curante di Mevio, il quale sarebbe morto da lì a tre giorni per arresto cardiaco dovuto a iperpotassiemia. Il Tribunale di Bassano rigettava la domanda attorea di risarcimento del danno. In seguito, la Corte di Appello di Venezia parimenti rigettava l’impugnazione proposta da Tizio, Caio e Sempronio.

Veniva così presentato ricorso in Cassazione.
La Suprema Corte ritiene fondato il ricorso e stabilisce che in capo all’ente ospedaliero sussista sempre un dovere di protezione della salute del paziente (ai sensi dell’art. 32 Cost.) e rientri, in via accessoria a tale dovere, l’obbligo di tempestiva e immediata attivazione in presenza di una imminente situazione di pericolo di vita del paziente stesso. Tale obbligo di attivazione non sussiste in presenza di una qualsivoglia situazione di alterazione dei dati clinici che emerge dalle analisi compiute dall’azienda stessa ma solo nel caso in cui la mancata attivazione (o anche il ritardo nella comunicazione, nel qual caso si avrà violazione del dovere di diligenza di cui all’art.1176 c.c.) possa mettere in pericolo la vita del paziente stesso.

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