Diritto ereditario: accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario

La Corte di Cassazione con ordinanza n. 15267/2019 si è pronunciata in materia di accettazione dell’eredità da parte del minore, stabilendo il principio per cui ai fini della validità della medesima, il legale rappresentante dovrà necessariamente accettare con beneficio d’inventario, comportando tale atto l’acquisto della qualità di erede in capo al minore.

Il caso sottoposto all’esame della Corte riguarda l’accettazione d’eredità attuata da una madre per conto della figlia, divenuta nel frattempo maggiorenne.

Il Tribunale di Bologna aveva inizialmente condannato la minore al rilascio di un’immobile occupato sine titulo e condotto a suo tempo dal padre, senza che vi fosse stata successione nel contratto, nonché al pagamento dei canoni di locazione e delle spese accessorie.

La madre e la figlia avevano dunque impugnato la sentenza, adducendo una duplice motivazione: che la condanna era intervenuta mentre ancora pendeva il termine per la redazione dell’inventario e che la figlia aveva successivamente rinunciato all’eredità. 

La Corte d’Appello ha ritenuto infondate tali argomentazioni, sottolineando anzitutto che la qualità d’erede si acquista in ogni caso, a prescindere dalla redazione dell’inventario, il cui compimento incide solo in relazione alla responsabilità dell’accettante per i debiti ereditari.

Giunti in Cassazione, le ricorrenti contestavano proprio che all’accettazione con beneficio d’inventario, pendente il termine per la redazione del medesimo, conseguisse automaticamente la qualifica di erede: non essendo avvenuta tale redazione, la ricorrente doveva considerarsi una semplice “chiamata”, con la conseguente possibilità di poter rinunciare all’eredità, come in effetti era avvenuto.

Ai sensi dell’art. 471 c.c.:” Non si possono accettare le eredità devolute ai minori e agli interdetti, se non con il beneficio d’inventario, osservate le disposizioni degli art 321 e 374 c.c.”, norma avente il fine precipuo di tutelare il minore e di non generare confusione con il patrimonio ereditario, limitando la responsabilità dell’erede al solo attivo ereditario.

Analoga forma di tutela è prevista dall’art. 489 c.c., in caso di mancata redazione dell’inventario da parte del legale rappresentante: in tal caso, i soggetti chiamati all’eredità (minori, interdetti o inabilitati), non decadono dal beneficio d’inventario, a patto che lo stesso, venga redatto entro un anno dal compimento della maggiore età del minore o dal cessare dello stato di interdizione o di inabilitazione.

Sulla base di tali presupposti la Corte osserva, dunque, che la sola forma di accettazione valida in caso di eredità devoluta ai minori è quella beneficiata, mentre ogni altra forma di accettazione, tacita o espressa, è nulla ed improduttiva di effetti, in quanto inidonea a conferire al minore la qualità di erede; l’acquisto di tale qualità, consegue inoltre automaticamente all’accettazione beneficiata, a prescindere dall’atto concreto della redazione dell’inventario.

 

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