Assegno divorzile per il coniuge economicamente non autosufficiente

L’assegno divorzile, quale emolumento economico spettante al coniuge che non abbia mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive, è oggetto di costante dibattito giurisprudenziale, non solo in ordine ai criteri per la sua assegnazione, ma altresì in relazione ai suoi stessi elementi costitutivi, che possono mutare in corso di causa. 

Con la recente ordinanza n.174/2020 la Corte di Cassazione ha confermato la decisione con cui i giudici di merito, su domanda del coniuge obbligato, hanno ridotto l’assegno divorzile nei confronti dell’ex moglie, non economicamente autosufficiente. 

La decisione assume un rilievo sostanziale in quanto, nel decidere tale riduzione, i giudici hanno preso in considerazione una serie di fattori tra i quali il fatto che l’ex marito risiedeva a Roma, città dall’elevato costo della vita. 

A ciò, si aggiungevano ulteriori elementi ritenuti decisivi quali le spese mediche sostenute dall’obbligato per far fronte alle proprie precarie condizioni di salute, nonché la sua relativa disponibilità reddituale mensile, le sue complessive condizioni economico patrimoniali ed infine l’importo pagato per il mantenimento del figlio maggiorenne, non autosufficiente.

La decisione della Corte d’Appello veniva impugnata dall’ex moglie lamentando, in particolare, il fatto che alla base della decisione di ridurre l’assegno a lei spettante, fossero state prese in considerazione circostanze nuove, e non la situazione cristallizzatasi alla sentenza di primo grado. 

Tale rilievo viene ritenuto infondato in quanto, precisano gli Ermellini, nei giudizi di separazione e divorzio. gli elementi di fatto che possono incidere sull’attribuzione e determinazione degli obblighi economici, ove verificatisi in corso di causa, devono essere presi in esame in corso di giudizio, in quanto dominato dalla regola rebus sic stantibus.

Infatti, precisa ulteriormente la Corte, in tali procedimenti il giudizio di revisione trova applicazione soltanto in relazione ai fatti successivi all’accertamento coperto da giudicato, per cui le altre emergenze devono essere esaurite nei gradi d’impugnazione relativi al merito.

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